Tirocini: il valore del tutoraggio (1/2)

Piera Lepore

Piera Lepore

Orientatrice e tutor

Opera presso il Consorzio Abele Lavoro dal 2014. Inizia come tirocinante nell’ambito di un progetto di ricerca sociale della Fondazione Giovanni Goria per lo sviluppo di business idea nell’impresa sociale. Il suo percorso continua come orientatrice e tutor nell’ambito dei progetti di politica attiva del lavoro, con un focus specifico sui giovani.

Gabriella Pizzoli

Gabriella Pizzoli

Orientatice e tutor

Opera presso il Consorzio Abele Lavoro dal 2004. È una delle nostre senior e si occupa di orientamento al lavoro e tutoraggio, curando tutti i progetti relativi all’Area delle Dipendenze. Da sempre impegnata in percorsi di inclusione sociale, è un punto di riferimento nelle attività volte al riconoscimento delle competenze professionali e trasversali.

È oggi pubblicata la prima parte di un lavoro di Piera Lepore e Gabriella Pizzoli che vede al centro il valore del tutoraggio nei percorsi di tirocinio. Ha senso riflettere su questo tema, in un contesto in cui, mentre del tirocinio è fatto un ampio e non sempre corretto utilizzo, spesso si ritiene inutile dedicare risorse agli elementi che ne garantiscano la qualità, il tutoraggio in primo luogo. La prima parte, pubblicata oggi, ripercorre la storia del tutoraggio, evidenziandone il valore in termini di sostegno alla persona inserita. La seconda parte, pubblicata a questo indirizzo, approfondisce il tema del tutoraggio oggi e delle sue involuzioni.


Uno sguardo al passato per ritrovare il senso dello strumento

Nella prima parte di questo contributo si intende ripercorrere la nascita dei primi progetti di inserimento lavorativo, in particolare rivolti a persone svantaggiate, evidenziando come emerse negli anni l’importanza del tutoraggio. Nella seconda parte si approfondirà invece come il tirocinio è inteso ai giorni nostri e come il tema del sostegno alle persone inserite e quindi del tutoraggio risulti spesso trascurato.

La narrazione ha inizio negli anni Ottanta, quando il tirocinio ancora non veniva nominato così; le leggi un poco alla volta, lo riconobbero e lo regolamentarono, per garantirne il corretto utilizzo all’interno delle realtà produttive. In tale percorso, il tutoraggio ha rappresentato l’azione cardine per la buona riuscita di un inserimento lavorativo, sia per persone con alle spalle percorsi di vita fragili e complicati, sia ai nostri giorni, per i disoccupati che da tempo non riescono più ad ottenere contratti di lavoro stabili. Esso nacque nella prassi sperimentale dei percorsi socio-lavorativi per persone seguite dai servizi sociali, e tale azione “fece scuola” per i futuri tirocini rivolti a tutti i disoccupati in cerca di lavoro. Un breve excursus storico, dunque, servirà al lettore per coglierne tutta l’importanza e riconoscerne il valore anche e soprattutto per i tempi di crisi occupazionali che viviamo.

A Genova e poi a Torino alcune esperienze, inizialmente sperimentali sul campo sociale con utenti che fuoriuscivano da ambienti di comunità, si consolidarono, per dare forma a strumenti che in quegli anni furono poi accolti e riconosciuti, come validi supporti all’inserimento lavorativo di soggetti fragili.

“Fin dagli Anni Settanta, in concomitanza con le leggi sull’integrazione scolastica, il gruppo genovese di Enrico Montobbio, poi affiancato da Carlo Lepri, iniziò un’opera di integrazione lavorativa dei disabili intellettivi. Nel 1976 vi si costituì il primo SIL (Servizio Inserimento Lavorativo) e venne istituita la figura dell’operatore della mediazione al lavoro, del tutto analoga al job coach dell’esperienza statunitense. Si perseguì quindi un progetto di mediazione al lavoro, con l’inserimento in posti di lavoro pubblici di disabili intellettivi che prima frequentavano dei laboratori protetti. Le prime trenta esperienze si conclusero addirittura con l’assunzione e in generale i risultati furono superiori alle attese, rilevando importanti apprendimenti nella sfera cognitiva e una maturazione nella struttura della personalità. Questi cambiamenti risultavano più evidenti e più rapidi di quelli prodotti dai laboratori protetti. Questo primo successo incoraggiò i suoi promotori ad estendere l’esperienza a fasce di disabili via via più gravi per cui, qualche anno dopo, si giunse al progetto ILSA, acronimo che significava “Inserimento Lavorativo Socio Abilitativo”, per realizzare il quale il Comune di Genova approvò, il 28 dicembre 1982, la Delibera Inserimenti in settori operativi del Comune di Genova di Handicappati psichici in posizione di non lavoratori.” (Brano tratto dal testo Il lavoro come proseguimento dell’integrazione scolastica: il caso dell’autismo, pubblicato nel 2005 da Daniela Mariani Cerati)

Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, anche nel quadro dei grandi cambiamenti che portarono alla riforma sanitaria e alla legge Basaglia, in Italia e a Torino si avviarono le prime sperimentazioni di inserimenti prelavorativi e occupazionali realizzati fuori da istituti, comunità, laboratori, servizi rivolti a pazienti psichiatrici, tossicodipendenti, disabili. Le finalità erano principalmente preventive, terapeutiche o riabilitative. Erano anni di grandi sperimentazioni, inquadrati in ambiti socioassistenziali o sanitari: per esempio i primi progetti di “borse di formazione lavoro” rivolti a minori a Torino furono organizzati dall’Assessorato all’Assistenza e ai Servizi sociali.

«Nel 1982 ero un educatore del Comune di Torino e partecipai alla sperimentazione delle prime “borse di formazione lavoro” rivolte ai cosiddetti adolescenti (15/17enni) a rischio di marginalità e devianza i quali percepivano un contributo economico (la “borsa”, appunto) legato alla presenza. Erano minori in comunità alloggio o in famiglia, ma tutti seguiti dai servizi sociali per le più diverse (e gravi) problematiche personali e familiari. Credo sia importante ricordare come quegli interventi fossero concepiti e gestiti essenzialmente come “pezzi” e strumenti di un progetto educativo e socioassistenziale e il loro scopo non mirava all’assunzione. Noi educatori, cercavamo l’azienda (per lo più artigiani) disponibile ad inserire la ragazza o il ragazzo e facevamo da “tutor” per tutto il percorso. Ma tutto ciò avveniva in strettissimo rapporto con l’assistente sociale e altri servizi (NPI, comunità etc.), ma senza alcun contatto con gli “Uffici di collocamento” e con un marginale coinvolgimento dello stesso Assessorato al lavoro comunale. L’Ispettorato al lavoro si limitava ad una specie di “visto” sull’informativa del Comune e solo nel 1987 una deliberazione comunale normò (ma sempre nel quadro dei servizi sociali) le “borse di formazione al lavoro” Si era assai lontani da un orizzonte e una strutturazione da Politiche attive del lavoro. (P.D.N.)»

«Il mio primo lavoro nel “sociale” è stato in una comunità psichiatrica nel 1990. All’epoca mi occupavo di accompagnare fuori dai reparti dell’ex manicomio di Grugliasco e Collegno, persone che per molti anni erano stati ospiti di questi padiglioni e quindi molto ospedalizzate. Le persone venivano accompagnate ed inserite in comunità psichiatrica, nello specifico Villa Mainero gestita da una Cooperativa sociale di tipo A, con l’obiettivo di aiutarle e sostenerle nella riappropriazione di una vita il più possibile “normale”: colazione dopo essersi lavati e profumati, giro in centro per un gelato, insomma cose di vita normale.
G.C dopo moltissimi anni nel Padiglione 5 di Grugliasco aveva perso anche l’abitudine a vestirsi; lo portammo a Villa Mainero mezzo nudo, e di fare colazione vestito proprio non ne aveva nessuna intenzione, di sicuro non lo si poteva portare a fare un giro in centro solo con un lenzuolo addosso. Ma prima della segregazione nel Padiglione 5, G.C. era stato una “persona” e insieme a suo padre coltivava un orto. … L’orto è stato la chiave di volta per entrare in relazione con G.C. Obbligatoriamente ha dovuto coprirsi per ripararsi dal sole e dalle zanzare. [era previsto un] … “riconoscimento economico” del suo impegno in qualità di contadino / operaio agricolo: all’epoca un pacchetto di sigarette e duemila lire in contanti, che gli consegnavamo settimanalmente, senza cedolino, senza assicurazione, senza Progetto Formativo. Nasceva per me la prima forma di tirocinio. Le persone in comunità psichiatrica svolgevano piccoli lavori in cucina, in lavanderia, nel grande giardino della Comunità. L’obiettivo era riappropriarsi delle loro minime capacità di impegno, a fronte di un minimo riconoscimento economico. Tornare a fare piccoli lavori manuali era terapeutico. All’inizio aiutavo io G.C. a lavarsi, tenersi gli abiti addosso e sopportare la routine quotidiana della Comunità, ma non era questo favorire la sua autonomia. Per G.C. l’attività nell’orto e avere un riconoscimento economico è stato l’unico strumento per entrare in relazione e recuperare le sue capacità di cura del sé e delle regole sociali. La letteratura la chiama “
ergoterapia, terapia occupazionale”: mi riapproprio della mia vita con il lavoro e la routine quotidiana che esso scandisce.” Una parola demonizzata negli anni ’90, ma che ai giorni nostri potrebbe essere riabilitata …» (G.P.)

Il lavoro come occasione di riappropriazione dell’autonomia e dell’integrità dell’individuo

Una piena libertà di sperimentazione da parte dei nuovi operatori sociali favorì l’innovazione e il proficuo lavoro di rete tra comunità, operatori e servizi sociosanitari. Le storie delle persone dovevano essere conosciute e riconosciute da tutti gli attori della rete che seguivano la persona nel suo reinserimento sociale. Ma il reinserimento sociale non può prescindere dalla capacità e dall’autonomia economica della persona e quindi dall’idea del lavoro. Se le sperimentazioni degli anni Ottanta e Novanta avevano come finalità il recupero sociale delle persone, è la nascita del concetto di politica attiva del lavoro che cambia il pensiero e l’azione all’interno del sistema dei progetti di inserimento lavorativo.

Nell’ambito delle dipendenze, i primi finanziamenti nazionali che riconobbero il lavoro sperimentale di comunità e cooperative di solidarietà nell’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone seguite dai SER.T (regolamentati nel flusso e nelle modalità di utilizzo dal DPR 309/90) favorirono il consolidamento degli inserimenti lavorativi in realtà cooperative e strutturano la relazione tra servizi segnalanti (i SERT appunto) e operatori della comunità.
Negli anni Novanta si verificò inoltre un notevole sviluppo delle cooperative di inserimento lavorativo, che rappresentarono una possibilità di uscita dai percorsi protetti e dai modelli assistenzialistici, favorendo l’autonomia della persona. La Legge 381/91 insieme disciplino e promosse l’operato delle cooperative sociali che “… hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini …”, individuando l’inserimento lavorativo come una delle due attività che caratterizzano queste cooperative e prevedendo strumenti di grande importanza come la fiscalizzazione degli oneri sociali per le persone svantaggiate e la possibilità per le pubbliche amministrazioni di convenzionarsi con le cooperative di inserimento lavorativo affidando commesse in cui sono inserite al lavoro le persone svantaggiate.

«A Torino, la nascita delle prime cooperative sociali di tipo B, fu l’occasione per sperimentare i primi inserimenti di lavoratori svantaggiati (dipendenze, psichiatria e carcere) e soprattutto per strutturare e riconoscere un modello di inserimento regolare per le persone.  Dalla Comunità psichiatrica passai a lavorare all’interno di queste realtà. Le persone venivano segnalate direttamente dai servizi sociosanitari alla cooperativa, che si occupava direttamente dell’inserimento e della tenuta della persona, interfacciandosi direttamente con i Servizi Sociali e all’occorrenza con l’educatore della Comunità. Si cominciava ad inserire in questi contesti persone che uscivano da percorsi di dipendenza da sostanze, dal carcere o dai servizi psichiatrici. Inizialmente fu il caos, l’inserimento di una persona svantaggiata, non più abituata al ritmo lavorativo e alle regole del lavoro, fu disfunzionale per la produzione: se il lavoro era pulire una classe scolastica entro la giornata, e all’orario di inizio turno non si presentavano i soci svantaggiati, quel lavoro nella migliore delle ipotesi veniva fatto male, nella peggiore delle ipotesi la classe non veniva pulita, oppure veniva pulita a fatica dal caposquadra… Le pulizie le facevamo noi operatori e i colleghi svantaggiati facevano più assenze che presenze (e certe volte era quasi un sollievo se non si presentavano per la paura di come si presentavano: in pieno delirio psichico, in crisi di astinenza…)” (G.P.)

La responsabilità di gestione della produzione, insieme all’accoglienza del lavoratore svantaggiato, era tutta della cooperativa e del caposquadra in particolare. Da qui si evinse l’importanza di orientare e selezionare i lavoratori svantaggiati, perché non sempre bisogno di lavorare significava “essere pronti a lavorare”. Ormai evidente era l’importanza di costruire squadre di lavoro eterogenee, composte da personale svantaggiato e non, per il buon andamento della produzione insieme al rispetto della vocazione sociale: il 30% di personale svantaggiato da inserire in cooperativa (L.381/91) doveva equilibrarsi con il resto dell’organizzazione. Servivano poi figure aziendali dedicate all’inserimento lavorativo e al buon andamento del progetto di inclusione sociale. Da qui partì l’idea di avvalersi di figure “mediatrici” in cooperativa, che seguissero il percorso di inserimento lavorativo, e che potessero supervisionare la sua riuscita, con un’azione “triangolare”, tra persona, organizzazione e servizi invianti. Li chiamarono “monitori”, nelle prime sperimentazioni di inserimenti, oggi li denominiamo “operatori dell’inserimento lavorativo” o con altri termini equivalenti: le cooperative affidavano a professionisti da loro assunti (psicologi, educatori, assistenti sociali assunti dalla cooperativa stessa) il delicato lavoro di mediazione, per curare gli interessi delle parti coinvolte.

La regolamentazione dei tirocini e la nascita del tutoraggio

Grazie a precisi orientamenti e raccomandazioni dell’Unione Europea, che investì in maniera strutturale con i fondi per favorire l’occupazione nei paesi membri, e a sostegno delle categorie svantaggiate (categorie ampliate rispetto alle fasce di popolazione, nel tempo, andando oltre alle categorie della L.381), dalla fine degli anni Ottanta in Italia, si avviarono sostanziali modifiche del mercato del lavoro e degli strumenti tesi a favorire l’occupazione, che sfociarono nel 1997 nel “Pacchetto Treu”, introducendo importanti novità che regolamentarono, e di fatto istituirono, lo strumento del tirocinio per tutte le persone in cerca di occupazione, dunque per tutti i disoccupati.

Gli stage o tirocini di formazione e orientamento rappresentano ormai da tempo il modo più immediato e anche più frequente per raggiungere un’impresa e quindi il mercato del lavoro. Fino al 1997, tuttavia, data dell’introduzione dell’art.18 della legge 196, meglio nota come legge Treu, mancava una normativa coerente ed esaustiva al riguardo. Con il decreto n.142, varato dal Ministero del Lavoro il 25 marzo ’98, è stata poi data attuazione all’art.18 della legge 196/97 con l’introduzione di alcune importanti modifiche, quali:

  1. l’estensione della platea dei soggetti promotori anche agli enti privati senza fini di lucro;
  2. gli oneri burocratici a carico dei soggetti promotori;
  3. l’inserimento tra gli utenti anche dei disoccupati e degli inoccupati;
  4. l’inserimento delle Agenzie per la promozione dell’impiego come soggetti promotori per facilitare l’ingresso in azienda di chi non ha lavoro.

La regolamentazione e l’istituzione del tirocinio, novità nell’ambito dei canali giuridici di ingresso nel mercato del lavoro per tutti, svantaggiati e lavoratori disoccupati, dal 1997 in avanti, riconosce e crea il ruolo del tutor di progetto formativo. Da qui in poi l’azione del tutor e il tutoraggio, entrano nelle aziende, come momenti riconosciuti da un progetto formativo approvato dagli enti istituzionali: Centri per l’Impiego e Regioni. Il tirocinio, dunque, è la formula utilizzata da qui in avanti, per inserire persone nuove nelle aziende, che necessitino di formazione on the job.

La successiva modifica normativa rilevante fu il d.lgs. 276/2003, talvolta indicato come “Legge Biagi”; a seguito di tale norma, la possibilità di individuare aziende ospitanti, collocare le persone da inserire favorendo il contatto con l’azienda più adatta, assicurare il tutoraggio, furono azioni sempre più spesso realizzate da Agenzie per il lavoro, riconosciute come enti di mediazione e promotrici dei percorsi di politiche attive del lavoro. Le Agenzie per il lavoro sono enti privati, che hanno avuto l’autorizzazione del Ministero del Lavoro per l’azione di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, e sono accreditati da Regione Piemonte per erogare servizi di consulenza e supporto a tutti i disoccupati. L’aver introdotto tali enti intermedi tra persona e azienda, sgravò dunque le imprese (comprese, talvolta, le cooperative sociali), dell’onere di dover prendersi la responsabilità dell’intero percorso di inserimento dei nuovi lavoratori.

Dalla fine degli anni ’90, il tirocinio cominciò ad essere proposto dalle Agenzie per il lavoro alle aziende, come strumento per formare “sul campo” nuovi possibili lavoratori da inserire in azienda.
Le politiche attive del lavoro presero sempre più spazio come concetto di letteratura specialistica, ma anche nella pratica degli enti finanziatori che investirono sempre più in progetti di inserimento lavorativo, affidati alle Agenzie per il lavoro di terzo settore.

Il tirocinio, da sempre contestato perché in “odor di sfruttamento da parte del datore di lavoro”, diventò strumento imprescindibile per inserire, giovani privi di esperienza professionale e soggetti fragili sul mercato del lavoro. È solo dal 2013 con la Legge Fornero, che venne esteso come strumento di inserimento lavorativo, anche ai disoccupati adulti.

Ma cosa sono il tirocinio e l’attività di tutoraggio?

Il tirocinio è un tempo di formazione e lavoro che la persona esperisce in azienda, svolgendo la mansione professionale descritta nel progetto formativo, siglato tra le parti: l’Agenzia del lavoro (ente promotore che ha favorito il “matching” tra persona e azienda, con una cornice strutturata riconosciuta da ogni Regione), l’azienda (che diventa dal 1997, esclusivamente l’ente ospitante) e la persona da formare. Tale tirocinio è normato dalle Regioni per quanto riguarda la durata massima di tempo, il compenso minimo da erogare al tirocinante, le fasce di popolazione che possono accedere ai benefici di specifici progetti di politica attiva del lavoro.

Il tutoraggio è l’azione periodica che compie il tutor, guida e supervisore del buon andamento del progetto formativo. Il tutoraggio è anche quella azione che interviene tutte le volte che ci sono delle difficoltà di varia natura. Il tutor accompagna il tirocinante all’inserimento in azienda, media nella relazione tra azienda ospitante e tirocinante. Nel caso di soggetti svantaggiati, il tutor media anche con la rete dei servizi sociali.

Il senso del tutoraggio sta tutto dentro alla relazione positiva che il tutor avvia nel momento della “presa in carico”, nel gergo tecnico degli addetti ai lavoratori, ossia dal momento in cui i servizi sociali e/o sociosanitari, segnalano e di fatto affidano al tutor di una specifica Agenzia per il lavoro di terzo settore, la persona per un progetto di inserimento lavorativo.

Il tutoraggio ha almeno tre tappe fondamentali:

  • Il momento dell’avvio con la firma delle parti coinvolte, del Progetto Formativo: esso sancisce le regole, i diritti/doveri del tirocinante, le attività da svolgere, la durata e l’importo dell’indennità mensile (se finanziato dal Progetto o a carico dell’azienda ospitante);
  • La verifica “di metà percorso”, dove si condivide il percorso già fatto, analizzando se gli obiettivi prefissati all’inizio, siano stati raggiunti o meno;
  • l’incontro finale, dove si fa un bilancio dei mesi trascorsi e si valutano eventuali spazi per l’assunzione in azienda.

Il tutor organizza anche eventuali altri incontri qualora lo si ritenga necessario. Il tutor che accompagna un tirocinante svantaggiato in un percorso di tirocinio di inclusione sociale (vedi DGR n.42-7397 del 07/04/2014) si raccorda sempre con il Servizio di riferimento per la persona (CSM, SER.D, UEPE, Servizio sociale).

Tenere insieme le istanze del tirocinante, dell’azienda e del servizio è compito del tutor. Spesso conciliare le istanze di questi attori non è semplice anche se tutti perseguono il benessere della persona. Capita che il Servizio segnali una persona per un tirocinio “perché ha bisogno di lavorare”: è quindi compito del tutor spiegare al Servizio inviante che il mondo del lavoro sempre più necessita di competenze e non di bisogni. Spesso la persona è ancora in cura e quindi ha degli impegni presso il suo servizio (orari fissi per ritirare il metadone, obblighi di rientro perché in misura alternativa, obblighi per vedere il figlio in affidamento ad un’altra famiglia in orari stabiliti da un giudice…). Il compito del tutor è mediare con il servizio inviante per favorire un percorso di tirocinio che aiuti la persona a conciliare la vita privata piuttosto impegnativa, ed un luogo dove frequentare il tirocinio in modo efficace.

Un tirocinio attivato in un luogo non idoneo, con un tutoraggio non ben organizzato, rischia di far perdere tempo all’azienda ospitante che non ne comprende l’opportunità e di far vivere l’ennesimo fallimento alla persona.

Il tutoraggio è un processo che tende a “capacitare” le persone di quelle competenze trasversali, di quel senso di adeguatezza sul lavoro, che spesso son più importanti delle competenze tecnico-professionali. Il tutor non è esperto su ogni singola professione, ma ha la sensibilità e l’esperienza per sostenere gli aspetti positivi di ogni singolo individuo. Importante che tali figure abbiano competenze e capacità a 360°: i tutor devono infatti favorire tre aspetti dello sviluppo di capacità durante il percorso di tirocinio:

  • Favorire la crescita professionale e l’aumento di competenze tecniche attraverso il tutoraggio in azienda, monitorando i progressi sulla mansione assegnata con il progetto formativo individuale e condivisa con l’azienda;
  • favorire il parallelo proseguimento del percorso riabilitativo terapeutico con il raccordo del servizio sociosanitario;
  • favorire la crescita delle competenze trasversali, fondamentali al reinserimento socio-lavorativo.

“I primi progetti di tirocinio con borsa lavoro per persone in carico ai SERT, servizi per le Tossicodipendenze, erano prevalentemente pensati per inserire i tirocinanti all’interno delle cooperative sociali del Consorzio Sociale Abele Lavoro (nato nel 1998). Le persone venivano segnalate a noi tutor del Consorzio dai SERT: i servizi per le tossicodipendenze avevano le risorse economiche per affidare a realtà di terzo settore, il compito di orientare e promuovere il miglior inserimento lavorativo possibile per le persone segnalate. La cooperativa sociale, sgravata dal compito di seguire e inserire i nuovi tirocinanti, era il luogo più accogliente per sperimentare e comprendere la tenuta sul lavoro: ritmi produttivi da rispettare, puntualità, aderenza alle regole, integrazione nel gruppo di lavoro. Il tutor monitorava l’andamento del tirocinio con cadenza regolare, attraverso momenti di mediazione tra cooperativa, persona e servizi. Nasceva il tutoraggio come strumento cardine di raccordo e integrazione. Le vite delle persone un tempo incasinate dalle dipendenze, iniziavano a regolarizzarsi grazie all’esperienza del lavoro…” (G.P.).

Le cooperative sociali avevano spazi di assunzione; le persone svantaggiate se guidate bene dal proprio tutor, riuscivano ad ottenere la stabilizzazione in azienda con contratti di lungo periodo. Le cooperative inizialmente beneficiavano di agevolazioni corpose a livello economico e fiscale. La Legge Regionale 14 giugno 1993 n.28, offriva l’occasione alle cooperative che assumevano e stabilizzavano a Tempo indeterminato personale svantaggiato, di ottenere vantaggiosi sgravi fiscali. Il tirocinante dopo un tirocinio di almeno sei mesi ed un primo contratto annuale, portava dunque in dote alla cooperativa tale vantaggio.

Il tutoraggio era dunque riconosciuto all’interno del sistema creato dalle Leggi favorevoli di quegli anni, come azione centrale per curare gli interessi di tutte le parti in gioco.

Era soprattutto un’azione quantitativamente e qualitativamente perseguita e valorizzata: un anno o più erano dedicati dal singolo tutor per monitorare e supportare l’inserimento del singolo tirocinante, accompagnandolo fino alla piena stabilizzazione in cooperativa.

Il tutoraggio corposo in termini di ore e qualità, progetti di lungo monitoraggio, le leggi che riconoscevano il lavoro di cura della comunità da parte delle cooperative sociali, il mercato del lavoro non ancora così precario, concorsero a favorire l’inserimento e la stabilizzazione lavorativa di numeri consistenti di personale svantaggiato.


Nella successiva parte, che uscirà tra circa due settimane, un’analisi di come tirocinio e tutoraggio sono evoluti e con quali rischi oggi per il buon andamento dell’inserimento lavorativo.

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